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Dopo il DPCM 11 marzo 2020 che ha ‘chiuso (quasi) tutto’ certificando la scelta del Governo italiano di limitare quanto più possibile il contagio, arriva il decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) che contiene misure economiche per tutto il Paese.
IL DL, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, contiene infatti norme nazionali su sanità, lavoro, liquidità imprese, famiglie, fisco. Ora il Parlamento avrà 60 giorni di tempo per convertirlo – con potenziali modifiche – in legge dello Stato.
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Vediamo le misure di principale interesse riepilogate in pillole. A questo link è disponibile il comunicato stampa ufficiale del Governo con la sintesi delle misure di maggior interesse.
- sospensione scadenze fiscali 16 marzo 2020 (IVA e IRPEF sui lavoratori): si sospende l’applicazione degli interessi di mora in caso di ritardo nell’adempimento degli obblighi tributari relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA);
- altri adempimenti fiscali periodo 8 marzo – 31 maggio 2020: stop in base al fatturato. Nello specifico, sospensione dei versamenti tributari, ritenute e addizionali regionali e comunali per i titolari di partite Iva con ricavi entro i 2 mln di euro, per il periodo che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020; per i soggetti di dimensioni più ridotte (ricavi o compensi non superiori a euro 400.000), che nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata del decreto, e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, scatta il non assoggettamento alle ritenute d’acconto, nonché a quelle previste a titolo d’imposta e a titolo d’acconto da parte del sostituto d’imposta, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore e il 30 aprile 2020. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- aiuti per il pagamento degli affitti e stop mutui prima casa: vengono sospesi i mutui, fino a 18 mesi, per tutti coloro che siano in difficoltà economica, inclusi gli autonomi e le partite Iva, senza necessità di presentare l’ISEE (ma bisognerà provare una contrazione di fatturato del 33%);
- fondo ultima istanza: nasce un fondo “di ultima istanza” da 200 milioni per aiutare chi nel 2019 aveva guadagnato meno di 10mila euro e ora a causa del virus si è dovuto fermare;
- cassa integrazione ordinaria e in deroga allargata: l’applicazione della cassa integrazione in deroga (CIG) si estende all’intero territorio nazionale, destinandola ai lavoratori di tutti i settori non coperti dalle misure ordinarie di sostegno al reddito, anche per le aziende con meno di 5 dipendenti, per un periodo fino a nove settimane. Viene inoltre rafforzato il fondo di integrazione salariale (Fis);
- indennità di 600 euro per il mese di marzo per professionisti e autonomi: l’indennizzo è in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata;
- bonus presenza: 100 euro di bonus valido per i dipendenti pubblici e privati con un reddito lordo entro i 40 mila euro, che viene attribuito in automatico dal datore di lavoro che lo eroga già con la retribuzione di aprile e comunque nei termini delle operazioni di conguaglio. La cifra non concorre alla formazione della base imponibile ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è restato nella sede ordinaria. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione;
- trasformazione della quarantena in malattia: vengono posti a carico dello Stato, e non di INPS e datori di lavoro, i costi per i lavoratori in malattia;
- congedo parentale 15 giorni o voucher baby sitter: si potrà scegliere una delle due opzioni. Quindici giorni di congedo straordinario al 50 per cento della retribuzione. Ne potranno beneficiare tutti i lavoratori dipendenti, privati e pubblici e anche gli autonomi, con figli fino a 12 anni di età. L’opzione alternativa è una sorta di “voucher baby sitter” del valore di 600 euro, che verranno accreditati sul libretto famiglia. Per gli operatori sanitari il voucher sarà più consistente: mille euro.
- rinvio di varie scadenze (lauree a fine giugno, revisioni auto e moto 3 mesi dopo la scadenza, assicurazioni auto e moto da 15 a 30 giorni dopo la scadenza);
- reparti temporanei e medici militari al SSN;
- possibilità di requisire, da parte della Protezione Civile, sia gli alberghi che gli immobili: fino al 31 luglio o fino a fine emergenza potranno essere requisiti per aumentare i posti letto ospedalieri;
- rimborsi vari: si prevede il rimborso per i biglietti per cinema e teatri già acquistati e per prenotazioni di viaggi, che verranno rimborsati con voucher;
- abilitazione immediata alla professione di medico con la laurea in medicina;
- didattica a distanza: 85 milioni di euro per la didattica a distanza, per piattaforme digitali e tablet per gli studenti più poveri (ricordiamo che, allo stato attuale, le scuole sono sospese fino al 3 aprile 2020 ma non è esclusa una proroga della misura);
- credito d’imposta 50% per la sanificazione degli ambienti di lavoro: l’agevolazione spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020. Si applica a tutti gli esercenti, attività di impresa, arte o professione;
- stop accertamenti fiscali: sospesi i termini relativi alle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
- stop cartelle di pagamento: sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- credito d’imposta 60% degli affitti di marzo di negozi e botteghe: lo sconto fiscale non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità e che sono rimaste aperte;
- Legge 104: per i mesi di marzo e aprile 2020, chi ha diritto ai permessi della legge 104/1992 per assistere i propri familiari, potrà usufruire di 12 giorni invece degli attuali 3 giorni di congedo;
- proroga domanda NASPI e DISCOLL: i termini di presentazione di domanda di disoccupazione NASPI e DISCOLLsono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni;
- no licenziamenti per due mesi: per sessanta giorni sono sospese le procedure di impugnazione dei licenziamenti e contemporaneamente le procedure pendenti. Inoltre il datore di lavoro non potrà recedere dal contratto per giusitificato motivo oggettivo (ad esempio il venir meno di esigenze produttive o per ristrutturazione);
- misure di sostegno alle PMI: le piccole e medie imprese potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:
•a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia perquella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
•b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente airispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
•c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senzaalcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale;
- sport: il provvedimento consente alle ASD di non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali;
- collaboratori sportivi: previsto un fondo per la copertura delle indennità perdute dai collaboratori sportivi nel periodo di emergenza.