Tra le misure dedicate ad aziende, lavoratori e famiglie contenute nel Decreto “Rilancio”, si sottolineano subito:
- l’estensione e il potenziamento di alcune misure già introdotte con
il D.L. “Cura Italia”, come il congedo parentale, i permessi ex art. 33
della legge 104/1992, i bonus baby sitter, la cassa integrazione
“COVID-19”, la sospensione dei licenziamenti;
- l’introduzione di nuove misure, quali il Reddito di Emergenza
(REM), il bonus per i lavoratori domestici e la proroga per le indennità
NASPI e DIS-COLL.
Indennità
Confermata e rimodulata anche l’indennità di 600 euro;
estesa e modificata negli importi, alle seguenti categorie di
lavoratori, che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, hanno
cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro. Nel
dettaglio:
- l’indennità di 600 euro per i co.co.co e gli autonomi/Partita Iva iscritti alla gestione separata INPS verrà confermata anche per il mese di aprile con lo stesso importo di 600 euro e arriverà in automatico (con SMS di notifica);
- ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS,
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno
il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del
secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di
maggio 2020 pari a 1000 euro;
- ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità
per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già
beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro
viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile
2020;
- ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già
beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro
viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile
2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei
medesimi settori a determinate condizioni;
- ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e
degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17
marzo 2020, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro
dipendente, nè di NASPI, alla data di entrata in vigore del Decreto, è
riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000
euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei
medesimi settori a determinate condizioni;
- ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari
per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del
decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per
il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro;
- ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori
dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità
di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che
non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di
pensione alla data di entrata in vigore della norma;
- ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso
tra il 1°gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, è riconosciuta un’indennità
pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020;
- ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a
settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che
hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto
la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo
periodo è riconosciuta una indennità pari a 600 euro per i mesi di
aprile e maggio 2020;
- ai lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità pari a 600 euro.
Sospensione licenziamenti
Viene prorogato dai precedenti 60 giorni a 5 mesi complessivi il
blocco dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e
collettivi e la sospensione delle procedure dei licenziamenti
collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.
Inoltre, Il datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17
marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per
giustificato motivo oggettivo, può revocare il recesso facendo
contestualmente richiesta del trattamento di cassa in deroga decorrente
dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento.
Novità anche per i contratti a termine: saranno possibili la proroga
ed il rinnovo fino al 30 agosto 2020, senza necessità di indicare
causali.
Sono, inoltre, prorogate le indennità Naspi e Dis-Coll in scadenza tra il 1° marzo e il 30 aprile scorsi.
Bonus lavoro domestico
Introdotta un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore di coloro che, al 23 febbraio 2020, avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.
Smart Working
Il Decreto prevede che i genitori lavoratori dipendenti del settore
privato, con almeno un figlio a carico minore di anni 14, si vedranno
riconosciuti il diritto al lavoro agile a condizione
che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della
prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore
beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione
o cessazione dell’attività lavorativa, o che non vi sia genitore non
lavoratore.
Per i datori di lavoro pubblici e privati, invece, la modalità di
lavoro agile potrà essere applicata a ogni rapporto di lavoro
subordinato fino alla cessazione dello stato di emergenza e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2020.
Emersione di rapporti di lavoro
I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro
dell’Unione Europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso di
un titolo di soggiorno ex art. 9 Decreto Legislativo n 286 del 1998,
possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro
subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio italiano o
per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare ancora
in corso con cittadini italiani o cittadini stranieri.
Allo stesso modo, invece, il Decreto prevede che i cittadini
stranieri, con permesso di soggiorno, possono richiedere un permesso di
soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio italiano della durata
di 6 mesi. Tale termine inizia a decorrere dalla presentazione
dell’istanza.
Tale disciplina è limitata ai settori dell’agricoltura, allevamento e
zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla
persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché
non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitano
l’autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Reddito di Emergenza
Per averne diritto, bisognerà possedere, cumulativamente:
- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- reddito familiare inferiore al Rem spettante, patrimonio mobiliare
familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per
ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro;
- Isee inferiore a 15mila euro.
L’Inps ha attivato in data 22 maggio 2020 il servizio per la presentazione delle domande di Reddito di emergenza, istituita dall’articolo 82 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020. Dopo aver effettuato l’autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta. A breve sarà disponibile la circolare esplicativa, con le indicazioni di dettaglio relative alla disciplina della misura.
Fonte: Omnia del Sindaco