ORDINANZA N. 8/2023 del 13 luglio 2023
OGGETTO: TAGLIO VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE COMUNALI, VICINALI E PROVINCIALI, NONCHÉ DEGLI SPAZI D’USO PUBBLICO.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- all’interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata su cui non vengono effettuati i periodici interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;
- tale situazione incresciosa si verifica inoltre a confine con le strade provinciali, comunali e vicinali;
- nel territorio comunale in molti terreni di proprietà privata confinanti con aree pubbliche e/o di uso pubblico sono presenti piante ed arbusti sporgenti, in particolare sulle sedi stradali;
- lungo il ciglio delle strade sono presenti piante ad alto fusto, le quali risultano essere spesso ammalorate, suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose, i cui rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada;
CONSIDERATO che l’incuria di cui sopra può:
facilitare la propagazione di vegetazione infestante,
favorire la proliferazione di animali (topi, rettili, insetti nocivi), pericolosi per la salute pubblica,
ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale e pedonale in quanto può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata,
costituire spesso, in caso di aiuole, fioriere, vasi, ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti,
CONSTATATO che, quando tali situazioni si verificano soprattutto nel centro urbano, producono altresì un danno all’immagine del paese oltre che situazioni di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini, nonché pericolo per l’incolumità dei cittadini che vi transitano con veicoli a motore, biciclette o pedonalmente, oltre che ostruire la visibilità della segnaletica stradale verticale;
CONSIDERATO che gli eventi meteorologici di carattere eccezionale che si presentano ormai regolarmente sia nel periodo estivo sia nel periodo invernale provocano numerosi crolli di piante sulle vie pubbliche, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità nonché forti disagi per la circolazione stradale;
DATO ATTO che:
- tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche, rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale, soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali o forti raffiche di vento cui sovente è interessato il territorio Comunale;
- in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti;
RICHIAMATO il disposto dell’art. 29 del D.Lgs. 285/92 – Nuovo Codice della Strada – che impone l’obbligo per i proprietari confinanti di mantenere siepi e piantagioni in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessarie;
VISTO l’art. 18, comma 4, del D.Lgs. 285/92 – Nuovo Codice della Strada – il quale dispone che, all’interno dei centri abitati, le piantagioni non dovranno ostacolare o ridurre, a giudizio dell’Ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione;
VISTO l’art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;
RICHIAMATO altresì il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana, con cui si forniscono indicazioni, norme e sanzioni per il decoro urbano: pulizia e risanamento degli immobili e delle aree di pertinenza (cortili, giardini, porticati, ecc.) dell’abitazione di proprietà (prima o seconda casa), con taglio erba, potatura alberi, arbusti, rami e siepi, specie se prospicienti le vie comunali, sgombero materiali inutilizzati e rifiuti vari;
RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l’abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;
RITENUTO di dover procedere all’adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ORDINA
A tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con strade comunali, provinciali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, di provvedere nel tempo perentorio di 20 (venti) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:
a) taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;
b) potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
c) rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;
d) pulizia di cortili, giardini, incolti: sgombero di materiali inutilizzati e rifiuti vari; risanamento aie, con l’intento di migliorare il ns. paese anche dal punto di vista del decoro e della piacevolezza, nell’ottica di una collaborazione tra Cittadini e Amministrazione
AVVERTE
1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante dovranno essere eseguite usando particolare cura, in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant’altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche.
2. È fatto obbligo durante l’effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli Enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell’intervento.
3. Le situazioni di degrado ed incuria favoriscono inoltre l’insediamento di animali selvatici, ratti, rettili e blatte.
4. Fatte salve le responsabilità civili e penali per eventuali danni arrecati a persone o cose derivati dall’inosservanza della presente Ordinanza, i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall’art. 29, commi 1 e 3, del Codice della Strada (da euro 173,00 ad euro 694,00) e dall’art. 7 bis del T.U. 267/2000 (da € 25,00 ad € 500,00), oltre le spese necessarie a far effettuare da parte di questo Comune la potatura delle siepi e alberi in questione.
5. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.
DISPONE
Che venga data massima pubblicità della presente Ordinanza, mediante affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale, pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.
Che gli organi di cui all’art. 12 del Codice della Strada, gli agenti ed ufficiali della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza e del rispetto del presente atto.
RICORDA CHE
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente all’Albo Pretorio comunale on-line.
Il Sindaco
Temporelli Davide