In virtù della conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), viene confermato che il termine per la proposizione delle domande per il Reddito di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2020. Tale
termine era stato modificato dall’articolo 2 del Decreto legge 16
giugno 2020, n. 52 che aveva previsto, in deroga a quanto statuito
dall’articolo 82, comma 1, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che
le domande per il Reddito di emergenza potessero essere presentate entro
la fine di luglio.
Inoltre, l’articolo 84, comma 13, del citato decreto-legge prevede
che i lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
e 10 – quindi con i requisiti per beneficiare delle relative indennità COVID 19 – appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza
per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a
quello dell’indennità di cui ai suddetti commi, possono presentare
domanda per accedere alle indennità.Tuttavia, in caso di accettazione della domanda, in luogo del versamento dell’indennità si procede alla mera integrazione del beneficio del Reddito di Cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità
dovuto per ciascuna mensilità. Per coloro che avessero già presentato
domanda per le indennità dei mesi di marzo e aprile non è necessario
presentare una nuova richiesta. Per maggiori informazioni al riguardo è
possibile consultare la Circolare INPS n. 80 del 6 luglio 2020.
Similmente, ai sensi dell’articolo 85, comma 3, del Decreto-legge 34/2020, qualora ricorrano le condizioni, i lavoratori
domestici già beneficiari del Reddito di cittadinanza possono
richiedere l’indennità a favore dei lavoratori domestici. Anche
in questo caso, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad
integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare
della stessa indennità. Per maggiori informazioni al riguardo è
possibile consultare la Circolare INPS n. 66 del 29 maggio 2020.
Infine, si ricorda che l’articolo 94 del Decreto-legge 34/2020 prevede che i percettori
di Reddito di cittadinanza possano stipulare con datori di lavoro del
settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni,
rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la
riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno
2020. Si precisa pertanto che, in tali casi, il lavoratore percettore
del Reddito di Cittadinanza non è tenuto alla trasmissione del modello RdC/PdC – com Esteso per la comunicazione dei redditi percepiti. Per maggiori informazioni al riguardo è possibile consultare il Messaggio INPS n. 2423 del 12 giugno 2020.
Per approfondire e per presentare le domande:
Fonte: Omnia del Sindaco