Bollo Auto: novità su esenzioni, pagamento, calcolo importo

Riepilogo di tutti i casi di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica – bollo auto 2020

Data di pubblicazione:
29 Settembre 2020
Bollo Auto: novità su esenzioni, pagamento, calcolo importo

Il Bollo auto esiste ancora, eccome. Si tratta di una tassa sulla proprietà del veicolo, dovuta ogni anno da chi, alla scadenza del termine utile per il pagamento, ne risulti proprietario. Non conta che il mezzo circoli o meno, basta che sia iscritto al PRA (pubblico registro automobilistico): anche se rimane fermo in un parcheggio o in un garage privato il bollo va pagato.


I titolari della gestione

Il pagamento del bollo auto è gestito da parte di ogni Regione italiana e dalle Provincie Autonome di Bolzano e Trento. Al contrario, solo nei casi delle Regioni di Friuli Venezia Giulia e della Sardegna, la tassa è affidata direttamente dall’Agenzia delle Entrate. 


Come si calcola l’importo da pagare

Dipende dalla potenza del veicolo, espressa in kiloWatt, che si trova sulla carta di circolazione o sul libretto.

Se questo dato non è presente, per calcolarlo è necessario moltiplicare i CV (cavalli vapore) per 0,736.

Per ottenere la tassa da versare, ogni Regione stabilisce un importo da moltiplicare per il numero di kW del veicolo, che aumenta con l’aumentare della classe di inquinamento ambientale, da Euro 0 a Euro 6.

Per calcolare quanto bisogna pagare si può utilizzare il software dedicato dell’Agenzia delle entrate oppure quello dell’ACI.


Quando si deve pagare

Va pagato di solito entro il mese successivo a quello della precedente scadenza.

La scadenza quasi sempre coincide con il mese di immatricolazione dell’auto, ma alcune Regioni, come Lombardia e Piemonte, fanno eccezione e fissano la scadenza per le auto immatricolate più recentemente lo stesso mese dell’immatricolazione.

L’emergenza Covid-19 ha portato il Governo a demandare alle singole regioni eventuali proroghe per la tassa automobilistica.


Le esenzioni

Ad oggi, i casi di esenzione sono questi:

  • veicoli ecologici (elettrici, alimentati a gas, a metano, ecc.) se individuati dalla normativa regionale di riferimento;
  • mini car, cioè ciclomotori e quadricicli leggeri per i quali è dovuta la tassa di circolazione;
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone con disabilità;
  • veicoli ultratrentennali, per i quali l’esenzione scatta automaticamente senza bisogno di far comunicazioni. Per questi veicoli si paga solo la tassa di circolazione.

NB – le Regioni possono comunque sempre ampliare i casi di esenzione, quindi è bene controllare presso l’ufficio tributi o il sito internet della propria Regione.


Le esenzioni permanenti per i disabili

L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale lui sia fiscalmente a carico.

Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi, che sarà lui a scegliere. Sono esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati, come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc.

Per fruire dell’esenzione, il disabile deve presentare all’ufficio competente, o spedire con raccomandata A/R, la documentazione prevista, ma solo per il primo anno. I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento. Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione.


 

Ultimo aggiornamento

Lunedi 18 Gennaio 2021