Verifica dei green pass: le regole per la richiesta del documento di identità

Il Viminale pubblica la circolare sulla verifica delle certificazioni verdi Covid-19. L'avventore è tenuto a mostrare il documento di identità anche se il richiedente non rientra nella catego

Data di pubblicazione:
11 Agosto 2021
Verifica dei green pass: le regole per la richiesta del documento di identità

Con circolare del 10 agosto 2021, il Ministero dell'Interno ha fornito ai Prefetti - e, conseguentemente, alle Polizie locali - le indicazioni in materia di verifica delle certificazioni verdi (cd. green pass) da Covid 19, disciplinata dall'art.13 del DPCM 17 giugno 2021, contenente disposizioni attuative dell'art.9 comma 10 del DL 52/2021.

Le due fasi: veririca del green pass e verifica del documento

  1. Verifica del possesso del green pass da parte dei soggetti che intendono accedere ad un'attività per la quale vige l'obbligo: ricorre in ogni caso ed è un vero e proprio obbligo;
  2. Dimostrazione da parte del soggetto intestatario del green pass, della propria identità personale con esibizione di un documento: si tratta di un'ulteriore verifica, allo scopo di contrastare gli abusi e le frodi. Tale verifica "non ricorre indefettibilmente", ma è "a richiesta dei veriricatori". Tale verifica può essere effettuata da: 
    • pubblici ufficiali (lett.a comma 2 art.13);
    • personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto all'elenco ex art. 3 comma 8 della legge 94/2009 (lett b. comma 2 art.13);
    • soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi (compresi i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso) per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati (lett.c) comma 2 art.13).

La circolare ribasice che la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale e quindi si renderà necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad es., appaia chiara l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nel pass e che questa verifica dovrà in ogni caso essere effettuata nel rispetto della riservatezza della persona nei confronti di terzi.

In definitiva: l'avventore è tenuto a mostrare il documento di identità anche se il richiedente non rientra nella categoria dei pubblici ufficiali.

Accertamento della non corrispondenza

Qualora si accerti la non corrispondenza tra possessore del green pass e intestatario del medesimo, la sanzione ex art.13 del DL 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente.

Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi

Sono abiltati alle verifiche di cui sopra gli stewart, cioè il personale iscritto in un elenco depositato in Questura e il cui impiego nei servizi ausiliari delle Forze di Polizia è previsto e disciplinato dall'art.2-ter del DL 8/2007.

Di tale personale potranno quindi avvalersi le società sportive che risultino proprietarie dell'impianto, ovvero che abbiano la disponibilità avendone acquisito una facoltà di godimento dal legittimo proprietario (comuni, enti pubblici, ecc.) sulla base di atti negoziali. Dette società, infatti, potranno demandare le verifiche in questione ai propri delegati, tra i quali rientrano senza dubbio gli stewart.

Fonte: Omnia del Sindaco

Ultimo aggiornamento

Martedi 17 Agosto 2021